ISCRIZIONE A RUOLO NEL PROCESSO ESECUTIVO
Nel caso in cui l'attestazione di conformità prevista dall'art. 18 D.L. 132/2014 sia riportata documento informatico separato, si può utilizzare la seguente applicazione.
DEPOSITO CARTACEO DELLA PROVA DELLA NOTIFICA VIA PEC
Quando non sia possibile depositare telematicamente quanto notificato via PEC (es. Giudice di Pace e Cassazione), si deve stampare il messaggio di posta elettronica certificata, gli allegati e le ricevute di accettazione e consegna, attestando la conformità degli stessi ai documenti informatici dai quali sono tratti.L'attestazione deve essere apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
(Riferimenti normativi: art. 9 comma 1 bis L. 53/1994, art. 16-undecies, comma 1 D.L. 179/12, art 23, comma 1, CAD)
L'avvocato ___________ deposita la seguente documentazione composta da n. __ facciate:
1. copia del messaggio di posta elettronica certificata inviato il data e ora a destinatario/i con i seguenti allegati:
- relata di notifica,
2. copia della ricevuta di avvenuta accettazione,
3. n. copia/e della/e ricevuta/e di avvenuta consegna,
attestando la conformità delle copie cartacee della documentazione sopra elencata agli originali telematici dalle quali sono state estratte.
DEPOSITO TELEMATICO DI ATTO NOTIFICATO IN PROPRIO PER POSTA (L. 53/94) O MEDIANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO
Attestazione nella copia digitale
In caso di attestazione riportata in calce all'atto o al provvedimento mediante apposita funzionalità del programma PDF Reader. L'attestazione deve essere firmata digitalmente.
(Riferimenti normativi: art. 16-undecies, comma 2 DL 179/12, art. 22 D. Lgs. 82/2005).
Attestazione su un documento separato
In caso di attestazione riportata su un documento separato dalla copia dell'atto o del provvedimento di cui si attesta la conformità (es.: copia informatica scaricata dai registri informatici di cancelleria o ricevuta da quest'ultima via PEC). Il documento riportante l'attestazione deve essere in formato .pdf testuale e sottoscritto digitalmente. L'attestazione deve riportare la descrizione dell'atto o provvedimento e il nome del file.
(Riferimenti normativi: art. 16-undecies comma 3 D.L. 179/12; art 19-ter, comma 1 specifiche tecniche; art 23 bis, comma 2 CAD).
ATTESTAZIONE SU DOCUMENTO CARTACEO
L'attestazione di conformità prevista dall'art. 16-bis, comma 9-bis DL 179/2012 dovrà essere riportata in calce al documento scrivendola di pugno o mediante timbro. Si consiglia di apporre il timbro di congiunzione tra le facciate.